16 gen 2010

Posti di lavoro ergonomici per telefonisti non vedenti

INTERROGAZIONE SCRITTA E-0529/00

di Michl Ebner (PPE-DE) alla Commissione

(28 febbraio 2000)

Oggetto: Progettazione del luogo di lavoro per i telefonisti non vedenti

Il mestiere di telefonista rappresenta una delle poche possibilità di lavoro per i non vedenti. Con il rapido sviluppo dell'elettronica, tuttavia, i centralini telefonici vengono ormai costruiti in modo tale che i ciechi e le persone con gravi disturbi alla vista non sono più in grado di svolgere il proprio lavoro in modo ottimale e autonomo. I nuovi centralini spesso non consentono alle persone non vedenti di riconoscere le chiamate in arrivo, le linee libere, il segnale di occupato di un apparecchio interno, ecc., perché queste informazioni appaiono unicamente su un display e, quindi in forma visiva. I non vedenti dovrebbero invece poter riconoscere queste informazioni acusticamente o mediante il tatto. Per consentire ai ciechi e alle persone con gravi disturbi alla vista di continuare a svolgere anche in futuro l'attività di telefonista, garantendo così anche a questa categoria il diritto al lavoro, sarebbe necessario che i produttori di impianti telefonici predisponessero i centralini in modo da poterli adattare con facilità e a poco prezzo alle esigenze dei non vedenti.

Si chiede pertanto alla Commissione di comunicare se a livello europeo esistono direttive o regolamenti che obblighino i produttori a progettare gli impianti telefonici tenendo conto delle esigenze dei non vedenti.

Intende la Commissione affrontare in modo costruttivo questo problema e presentare adeguate proposte legislative al riguardo?

Risposta della sig.ra Diamantopoulou a nome della Commissione

(17 aprile 2000)

La Commissione è del parere che la continua evoluzione delle nuove tecnologie può e deve essere sfruttata per creare nuove opportunità di occupazione per i disabili e in particolare per i non vedenti, i quali inoltre non devono essere più indirizzati sistematicamente verso occupazioni, spesso poco qualificate, ripetitive e senza alcuna relazione con le competenze o le motivazioni personali degli interessati.

La tecnologia attualmente permette l'adattamento dei comandi nel settore delle telecomunicazioni per persone con problemi visivi menomanti utilizzando tecnologie informatiche standard e flessibili per interagire con l'operatore. Inoltre sia il software che l'hardware sono stati progettati per facilitare l'accesso alle tecnologie informatiche da parte di persone con problemi visivi menomanti. Pertanto ci si interroga sulla necessità di imporre ulteriori specifiche tecniche per garantire un livello più elevato di adattamento di tali apparecchiature. La direttiva 1999/5/EC del Parlamento e del Consiglio del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione(1) dà la possibilità alla Commissione di considerare se alcuni tipi di apparecchiature devono essere progettate nuovamente per facilitarne l'uso da parte di persone con diverse forme di disabilità. La commissione ha istituito gruppi di studio (in cui sono rappresentati gruppi di persone con diverse forme di disabilità) per valutare i requisiti di applicazione di tale disposizione. In seguito a tale dibattito la Commissione ha concluso che attualmente non c'è alcuna ragione sufficiente per l'applicazione di tale direttiva, dato che le barriere di accesso prese in considerazione non erano di natura tecnica.

D'altro canto nel contesto di una politica comunitaria di standardizzazione della società dell'informazione, la Commissione ha anche conferito un mandato di normalizzazione agli enti europei di normalizzazione quali il Comitato europeo di normalizzazione (CEN), il Comitato europeo di coordinamento delle norme elettroniche (CENELEC) e l'ETSI (Istituto europeo delle norme di telecomunicazione), in modo da identificare le necessità specifiche di normalizzazione per una migliore integrazione dei disabili nella società dell'informazione.

Infine nel novembre 1999 la Commissione ha adottato una proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro(2). Tale proposta prevede in particolare l'obbligo da parte dei datori di lavoro nei limiti del ragionevole di adattare il luogo di lavoro alle esigenze dei disabili per garantire loro pari opportunità in materia d'occupazione.

(1) GU L 91 del 7.4.1999.

(2) COM(1999) 565 def.

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