14 gen 2010

Ergonomia, Quasi-ergonomia/Macchine, Quasi-macchine

La seguente direttiva mira a garantire la libera circolazione delle macchine e dei loro accessori stabilendo nel contempo i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei consumatori.
La direttiva è basata sui principi del "nuovo approccio" in materia di armonizzazione tecnica e di normalizzazione.
In base a questo nuovo approccio, la progettazione e la fabbricazione di macchine e dei loro accessori sono sottoposte a vincoli essenziali in materia di sicurezza.


Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione) [Gazzetta ufficiale L 157 del 09.06.2006].



SINTESI

La presente direttiva si prefigge di stabilire i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine sul mercato europeo al fine di migliorarne la sicurezza.


Campo d'applicazione

La presente direttiva si applica ai prodotti seguenti:

* le macchine *;
* le attrezzature intercambiabili;
* i componenti di sicurezza;
* gli accessori di sollevamento;
* catene, funi e cinghie;
* i dispositivi amovibili di trasmissione meccanica;
* le quasi-macchine *.


Immissione sul mercato, libera circolazione e sorveglianza del mercato


Prima di immettere sul mercato una macchina, il fabbricante deve principalmente assicurarsi che:

* la macchina ottemperi ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza;
* il fascicolo tecnico sia disponibile. Tale fascicolo deve dimostrare che la macchina è conforme ai requisiti stabiliti dalla presente direttiva. Esso deve riguardare la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento della macchina nella misura necessaria ai fini della valutazione della conformità;
* le procedure di valutazione e di conformità siano applicate;
* la dichiarazione "CE" di conformità sia presente;
* il marchio CE sia presente.

Gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la commercializzazione e/o la messa in servizio sul loro territorio delle macchine in regola ai sensi della presente direttiva. Tali Stati adottano tutti i provvedimenti necessari affinché le macchine possano essere commercializzate solo se in regola ai sensi delle disposizioni di cui alla presente direttiva che non mettano in pericolo la salute e la sicurezza delle persone e degli animali domestici o dei beni.


Presunzione di conformità e norme armonizzate

Gli Stati membri considerano che le macchine, munite del marchio "CE" e accompagnate dalla dichiarazione "CE" di conformità, ottemperano alle disposizioni della presente direttiva.

Una macchina costruita in conformità di una norma armonizzata, le cui caratteristiche siano state oggetto di una pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, si presume conforme agli obblighi essenziali di salute e di sicurezza previsti da tale norma armonizzata.


Requisiti essenziali e valutazione della conformità

Il fabbricante di una macchina deve garantire che venga effettuata una valutazione dei rischi per determinare gli obblighi di salute e di sicurezza che si applicano alla macchina. La macchina deve successivamente essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi. Per il processo di valutazione e di riduzione dei rischi, il fabbricante:

* determina i limiti della macchina, comprendenti il suo uso normale ed ogni cattivo uso ragionevolmente prevedibile;
* elenca i rischi che possono derivare dall'uso della macchina e le situazioni pericolose connesse;
* effettua una stima dei rischi e della loro probabilità, tenendo conto della gravità di un'eventuale ferita o di un attacco alla salute;
* valuta i rischi;
* elimina i pericoli o riduce i rischi connessi a tali pericoli applicando misure di protezione.

Il fabbricante, per attestare la conformità di una macchina con le disposizioni della presente direttiva, applica una delle procedure di valutazione della conformità previste nell'allegato della direttiva.


Organismi designati

Gli Stati membri notificano alla Commissione e agli altri Stati membri gli organismi che essi hanno designato per effettuare la valutazione della conformità in vista dell'immissione sul mercato delle macchine.


CONTESTO

La direttiva 2006/42/CE è una rifusione della direttiva "Macchine ()" 98/37/CE attuale, la quale resta applicabile fino al 29 dicembre 2009. Le principali modifiche introdotte dalla nuova direttiva sono illustrate qui di seguito.

Campo d'applicazione

La nuova versione della direttiva stabilisce una distinzione più netta fra la direttiva Macchine della direttiva "Bassa tensione ()". Il fatto che un prodotto sia coperto dall'una o dall'altra di tali direttive non si basa più su "l'origine principale dei rischi" individuata in occasione della valutazione del rischio. In sostituzione, la direttiva indica ormai sei categorie di macchine elettriche oggetto esclusivamente della direttiva "Bassa tensione". Per tutte le altre macchine, gli obiettivi di sicurezza della direttiva "Bassa tensione" sono applicabili per quanto riguarda i rischi elettrici, tuttavia tutti gli altri obblighi essenziali, così come l'obbligo relativo alla valutazione di conformità e all'immissione sul mercato, sono regolamentati esclusivamente dalla direttiva Macchine.

La direttiva Macchine si applica ormai parimenti alle quasi-macchine. Il fascicolo tecnico corrispondente deve precisare con quali obblighi della direttiva esse sono in conformità.

Una distinzione più netta è stata del pari effettuata con la direttiva "Ascensori": gli impianti di sollevamento la cui velocità non superi 0,15 m/s, nonché gli ascensori di cantiere, saranno d'ora in poi oggetto della direttiva Macchine.

La nuova direttiva contiene un elenco più dettagliato dei componenti di sicurezza oggetto della direttiva Macchine.


Requisiti essenziali

I principali cambiamenti e complementi degli obblighi essenziali vertono sui punti seguenti:

* gli obblighi relativi alla valutazione del rischio sono più dettagliati;
* gli obblighi relativi all'ergonomia e alle emissioni sono formulati in maniera più precisa;
* nuovi obblighi sono stati definiti per le macchine che collegano piani definiti;
* gli obblighi relativi ai sedili e alla protezione contro i fulmini, che si limitavano finora alle macchine mobili e alle macchine di sollevamento, sono stati integrati nella parte generale dell'allegato I e sono quindi applicabili a tutte le macchine.


Valutazione della conformità

Se una macchina figurante nell'allegato IV della direttiva è stata progettata in conformità di una norma armonizzata che prevede tutti i requisiti essenziali pertinenti, il suo fabbricante non sarà più tenuto a fare intervenire un organismo notificato al fine di farne valutare la conformità. Se non vi è applicazione - ovvero solo parzialmente - delle norme armonizzate ovvero se le norme applicate non coprono la totalità degli obblighi essenziali pertinenti, tale fabbricante potrà optare per un esame CE ovvero per una procedura di "assicurazione qualità completa" figurante nell'allegato X.

Gli Stati membri dovranno assicurarsi che gli organismi notificati siano oggetto di una costante sorveglianza volta a verificare se essi ottemperino ai criteri stabiliti. Come avvenuto in precedenza, la notifica deve essere ritirata ad ogni organismo che non sia più in conformità con tali criteri. Questa regola si applicherà d'ora in poi anche in caso di mancata ottemperanza ai propri obblighi da parte di un organismo notificato.


Sorveglianza del mercato

L'articolo 4 espone in maniera esauriente gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda l'organizzazione della sorveglianza del mercato. L'articolo 19 prevede ormai una cooperazione fra le autorità competenti; tale cooperazione viene organizzata dalla Commissione.

La nuova direttiva prevede peraltro che, previa concertazione con il Comitato macchine, la Commissione potrà limitare o vietare l'immissione sul mercato di macchine che presentino gli stessi rischi di una macchina riconosciuta precedentemente come non conforme.


Termini chiave dell'atto

* Macchine:
- insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un'applicazione ben determinata;
- insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
- insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
- insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, di cui alla lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale,
- insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta.

* Quasi-macchina: insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un'applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla presente direttiva.